IperTesto Unico IperTesto Unico

CCNL 16.02.1999

Personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999. (G.U. 25.02.1999, n. 46)

Parte V -

Titolo I - Norme finali, transitorie e di rinvio

Art. 34 - Disposizioni particolari

1. I permessi retribuiti ai sensi dell'art. 18, comma 2 del CCNL 6.5.1995 possono essere goduti in misura frazionata non superiore a n. 18 ore complessive.

2. L'art. 16 comma 13 del CCNL 6.5.1995 è integrato con l'aggiunta, dopo il punto, dal seguente periodo: in caso di impedimento derivante da malattia del lavoratore, alla fruizione delle ferie residue entro il mese di aprile dell'anno successivo di quello di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro l'anno.

3. Le mansioni superiori formalmente conferite prima dell'entrata in vigore del presente CCNL o successivamente per i casi previsti dall'art. 24, commi 2 e 3 sono valutate - nell'ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna - tra tutti gli altri elementi e titoli presi in considerazione purché non in modo esclusivo.

4. Al fine di dare applicazione all'art. 2 comma 3 del d.lgs 29/93, le parti ritengono necessario acquisire dalle Amministrazioni interessate, entro il 31 dicembre 1998, tutti gli elementi conoscitivi per l'esatta ricognizione dei casi in cui ricorre l'ipotesi prevista dalla legge. Con il negoziato di cui all'art. 35, comma 1, sulla base di tali risultanze, il Fondo di cui all'art. 31 verrà opportunamente integrato.

5. Nel primo anno di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento degli istituti di cui agli artt. 31 e 32 non siano impegnate nel r

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.