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CCNL 16.02.1999

Personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999. (G.U. 25.02.1999, n. 46)

Parte V -

Titolo I - Norme finali, transitorie e di rinvio

Art. 35 - Norme di rinvio

1. Le parti si impegnano a negoziare nei tempi sottoindicati le seguenti materie:

a) entro il 31 gennaio 1999.

- procedure di conciliazione e arbitrato:

- la mobilità (tra amministrazioni di diverso comparto e in conseguenza delle eccedenze)

- la disiciplina sperimentale del telelavoro

b) entro il 31.12.1999:

- le forme di flessibilità del rapporto di lavoro (tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, fornitura di lavoro temporaneo, contratti di solidarietà);

- la disciplina nell'area "C" della separata area dei professionisti sulla base delle risultanze della Commissione prevista dall'art.37.

2. Entro il 31.12.1999 le parti procederanno, altresì, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, alla piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro mediante il recupero alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente CCNL ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare. Nelle more le norme di legge e contrattuali che non sono espressamente abrogate, rimangono in vigore.

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