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CCNL 16.02.1999

Personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999. (G.U. 25.02.1999, n. 46)

Parte V -

Titolo I - Norme finali, transitorie e di rinvio

Art. 39 - Disapplicazioni

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 72, comma 1 del d.lgs n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di stipula del presente CCNL, sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni di legge e di regolamento che siano in contrasto con quelle definite nei contratti medesimi. In particolare risultano disapplicate le seguenti norme:

a) con riferimento agli artt. dal n. 1 al n. 12 e all'art. 20 (il sistema di relazioni sindacali): gli articoli dal n. 1 al n. 13 del CCNL del 16 maggio 1995 e n. 20 del D.P.R. 44 del 1990;

b) con riferimento agli artt. dal 13 al 19 (sistema di classificazione del personale): gli articoli dal 2 al 10 della legge 312/1980, riguardanti l'ordinamento professionale per qualifiche;

c) con riferimento all'art. 21 (contratto di lavoro a tempo parziale): l'art. 15 del CCNL sottoscritto il 16.5.95

d) con riferimento all'art. 26 (formazione): l'art. 22 sexties del CCNL integrativo del 22.10.1997;

e) con riferimento agli artt. dal n. 28 al n. 33: gli articoli dal 29 al 37 del CCNL del 16 maggio 1995 e CCNL del 26 luglio 1996.

f) con riferimento all'allegato A): il D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 e il D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, art. 5 e allegati n. 1, n. 2 e n. 3.

Le parti si riservano di procedere ad ulteriori disapplicazioni nel prosieguo delle trattative per il completamento della contrattualizzazione di cui all'art. 35, comma 2.

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