Circolare MPI 01.02.1999, n. 22
Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico - C.M. 20.10.1998, n. 426 - Riapertura dei termini per l'iscrizione.
Nella G.U. n. 21 del 27 gennaio u.s. è stata pubblicata la legge n. 9 del 20 stesso mese, che eleva, dall'a.s. 1999-2000, l'obbligo di istruzione, con carattere di gratuità, da otto a dieci anni.
La predetta legge prevede che, in sede di prima applicazione, tale obbligo abbia durata novennale e che le disposizioni che essa propone si applichino a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione di quelli che, in base alla previgente normativa, potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo già negli anni precedenti.
In relazione a quanto sopra, l'obbligo che interessa è da considerarsi assolto da coloro che, nell'anno scolastico 1997/98, hanno conseguito il diploma di licenza di scuola media, da quanti, alla data del 31 dicembre 1998, hanno compiuto il 15° anno di età e dimostrino di aver osservato, per almeno otto anni, le norme sull'obbligo ed infine, da coloro che, alla data del 31 agosto 1999, hanno adempiuto, per almeno nove anni, all'obbligo in questione.
Premesso che questo Ministero ha già avviato i lavori per l'approntamento del decreto di cui all'art.1, comma 7, della predetta legge, nel corso dei quali saranno affrontati, tra l'altro, i problemi connessi a particolari situazioni sociali, territoriali e personali degli alunni, si rende necessario, nelle more, procedere alla riapertura, sino al 25 febbraio 1999, del termine per l'iscrizione, fissato dalla C.M. n. 426 del 20.10.1998 al 25 gennaio c.a., al fine di consentire agli alunni obbligati, che non vi abbiano già provveduto, di presentare domanda di iscrizione per l'assolvimento, in base alle nuove norme, dell'obbligo scolastico novennale.
Al riguardo, si fa presente che sono in corso di preparazione apposite istruzioni, da emanare ai sensi del co. 8 del precitato art. 1 e sulla base dell'ordine del giorno del Senato n. 5 del 13.1.99, che prevede di "assicurare che, nell'assolvimento dell'obbligo,
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