Circolare MPI 10.02.1999, n. 35
Prime indicazioni in materia di controversie sul lavoro e di conciliazione.
Per doverosa conoscenza delle SS.LL. si trascrive integralmente la nota con la quale la direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - div. V - ha emanato disposizioni informative in ordine all'argomento indicato in oggetto:
"Come è noto, i decreti legislativi 31/3/98, n. 80 e 29/10/98, n. 387, dando attuazione alle previsioni già contenute nel dlgs n. 29/93, hanno dettato una concreta disciplina per il trasferimento della giurisdizione in materia di controversie di lavoro dal giudice amministrativo al giudice ordinario. Nelle more del completamento della necessaria fase di studio della complessa problematica e delle intese da assumere, in particolare con la presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica - e con l'avvocatura generale dello stato, appare opportuno fornire delle prime indicazioni di massima, di carattere strettamente operativo, fermo restando che le stesse saranno integralmente assorbite da ulteriori e più organiche istruzioni da rimettere a un prossimo atto di normazione secondaria con il quale saranno disciplinati, oltre gli aspetti più strettamente procedurali e normativi, anche il necessario raccordo funzionale tra gli uffici di questo ministero e l'amministrazione periferica.
a) demarcazione temporale della giurisdizione
Essa va ricercata nel comma 17 dell'art. 45 del citato dlgs n. 80/98.
Sono assoggettate al giudice del lavoro le controversie attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo alla data del 30/6/98.
Ne discende che gli atti destinati a instaurare, modificare o estinguere il rapporto di lavoro e che producono i loro effetti a far tempo dal 1° luglio 1998, dovranno essere impugnati davanti al giudice ordinario e ne dovranno recare la relativa indicazione.
Inoltre, i provvedimenti di cui trattasi dovranno altresì contenere il riferimento all'obbligatorio esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 410 del c.p.c
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