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Legge 05.02.1999, n. 25

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998. (G.U. 12.02.1999, n. 35 - S.O.)

Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari

Art. 9 - Disposizioni in materia di marcatura CE e modifiche all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52

1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

"1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea".

2. Al comma 2 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, tra la parola: "relative" e le parole: "all'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "alle procedure finalizzate".

3. Il comma 6 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

"6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza".

4. Alle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificato dai commi 1, 2 e 3.

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