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Legge 05.02.1999, n. 25

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998. (G.U. 12.02.1999, n. 35 - S.O.)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa

Art. 18 - Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire le condizioni riguardanti il progetto, la costruzione, l'assetto e la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile relativi alle linee ferroviarie italiane, nuove ed esistenti, inserite nella rete transeuropea ad alta velocità, affinché ne sia garantita l'interconnessione e l'interoperabilità con il sistema europeo ad alta velocità, anche quale condizione ai fini dell'accesso alla rete ferroviaria nazionale da parte delle ferrovie comunitarie; per dette linee deve essere fatta salva la coerenza dell'insieme della rete ferroviaria esistente sul territorio nazionale, nonché la validità economica delle disposizioni da adottare;

b) indicare gli eventuali casi particolari e le procedure per le richieste di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI);

c) prevedere che nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto siano incluse le specifiche tecniche di interoperabilità;

d) prevedere che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, o la procedura di verifica "CE" dei sottosistemi, uno o più organismi, aventi almeno i requisiti minimi previsti dall'allegato VII della direttiva 96/48/CE.

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