Legge 05.02.1999, n. 25
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa
1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per dare organica attuazione alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire le misure necessarie ad assicurare, in via generale, la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, nonché le specifiche misure di protezione da attuare anche per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazione e per gli interventi di cui, rispettivamente, ai titoli VII e IX della direttiva 96/29/EURATOM;
b) individuare le altre pratiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 96/29/EURATOM, nonché le altre pratiche da sottoporre ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM;
c) indicare le pratiche non soggette ad autorizzazione previste dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 96/29/EURATOM;
d) fissare i livelli di eliminazione per lo smaltimento, il riciclo o la riutilizzazione ai fini della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM.
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