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Legge 05.02.1999, n. 25

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998. (G.U. 12.02.1999, n. 35 - S.O.)

Capo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa

Art. 20 - Etichettatura dei prodotti alimentari: criteri di delega

1. L'attuazione della direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le politiche agricole e della sanità, possono essere stabilite le eventuali specifiche merceologiche e le indicazioni di utilizzazione, nonché la denominazione di vendita dei prodotti alimentari di un Paese membro, nei casi in cui la stessa:

1) non è disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o dagli usi;

2) designa, nel Paese di produzione, un prodotto che, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale da quello conosciuto sotto tale denominazione nel Paese di commercializzazione, non garantendo una corretta informazione del consumatore;

b) prevedere anche l'uso della lingua italiana nelle indicazioni che devono essere riportate in etichetta;

c) prevedere la revisione del sistema sanzionatorio dell'intera materia che concerne la etichettatura dei prodotti alimentari, stabilendo, oltre all'introduzione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, anche un riordino ed una armonizzazione di quelle già esistenti. Il riordino del sistema sanzionatorio nella materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari potrà avvenire mediante l'introduzione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire venticinque milioni, precisandosi che ai fini della determinazione in concreto della

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