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Legge 15.02.1999, n. 32

Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. (G.U. 23.02.1999, n. 44)

Art. 1 -

1. Il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, è elevato di lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

2. La misura dei compensi, differenziata secondo quanto previsto dal medesimo articolo 4, comma 5, secondo periodo, della citata legge n. 425 del 1997, e nel limite di spesa complessiva rideterminato ai sensi del comma 1, è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola.

3. Nel limite di spesa complessiva come rideterminato dal comma 1 è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 425 del 1997. La quota-parte da riservare al predetto compenso e la relativa misura sono stabilite nella stessa contrattazione collettiva di comparto.

4. Fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale della scuola alla determinazione della misura dei compensi di cui ai commi 2 e 3 si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

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