Nota INPDAP 24.02.1999, prot. n. 378.
Tra le disposizioni impartite con nota di servizio n. 492 del 7.10.1996 vi era quella riguardante la possibilità di valorizzare un'istanza volta al riconoscimento di contribuzione svizzera, retrodatandola alla data di presentazione di una prima domanda di ricongiunzione già esercitata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/79, solo nell'ipotesi in cui quest'ultima risultasse genericamente formulato, ossia fosse priva di un preciso riferimento temporale dei periodi accreditati presso l'INPS.
Si ritiene ora di dover dare un'interpretazione più estensiva di detta disposizione nel senso di prendere comunque a base la prima istanza, anche qualora in tale sede fossero stati indicati esclusivamente periodi di contribuzione italiana e a condizione che:
- la collocazione temporale dei periodi di contribuzione Svizzera sia antecedente alla data della prima domanda;
- si sia verificato l'evento assicurato alla data della prima istanza. Si rende opportuno ribadire che per "evento assicurato" deve intendersi il possesso dei requisiti contributivi e/o anagrafici richiesti per il diritto al trattamento pensionistico ovvero, per domande presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 274/91 (10.9.1991), il possesso dei requisiti contributivi previsti per il diritto alla indennità "una tantum". Quest'ultima, abolita ai sensi dell'art. 19 legge 274/91, si conseguiva dopo almeno un anno di servizio utile qualora la cessazione fosse avvenuta per una delle cause indicate dall'art. 32 legge 680/38 (es. licenziamento per soppressione di un posto in organico, raggiungimento del limite di età, per inabilità fisica, incapacità professionale, scarso rendimento, ecc.) ovvero dopo cinque anni di servizio utile qualora l'iscritto fosse cessato per dimissioni volontarie o per cause diverse da quelle indicate nel suddetto art. 32. Nell'ipotesi in cui qusto Istituto abbia già emanato un provvedimento di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 L. 29/79 e so
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