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Ordinanza MPI 11.02.1999, n. 38

_. (G.U. 03.05.1999, n. 101)

Art. 11 - Sostituzione dei componenti le commissioni

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame di Stato del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e docente della scuola.

2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendono necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Provveditore agli Studi, secondo le disposizioni di cui all'art.15 del D.M. n.359 del 18.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

5. Nel caso di temporanea assenza, comunque non superiore a due giorni, di uno dei commissari, le operazioni d'esame relative alla correzione delle prove scritte e all'espletamento dei colloqui possono ugualmente effettuarsi se è assicurata la presenza del presidente o del vicepresidente e di almeno due docenti per ciascuna area disciplinare. Nel caso di assenza del Presidente, comunque non superiore a due giorni, le operazioni di cui sopra possono ugualmente effettuarsi se è assicurata la presenza del vice Presidente e di almeno due docenti per ciascuna area disciplinare.

6. Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la re

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