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Ordinanza MPI 11.02.1999, n. 38

_. (G.U. 03.05.1999, n. 101)

Art. 12 - Diario delle operazioni e delle prove

1. Le due commissioni, aventi in comune la componente esterna, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto cui sono state assegnate, il 21 giugno 1999 alle ore 8,30. Nel caso di commissioni appartenenti a istituti diversi, comprese le sezioni staccate e le sedi coordinate, la riunione si tiene presso l'istituto espressamente indicato nell'atto di nomina.

2. Il presidente, o, in sua assenza,. Il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione della commissione e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Provveditore agli studi per quanto di competenza.

3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni.

4. Nella medesima riunione, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione, tra le due commissioni per l'inizio della terza prova, per la valutazione degli elaborati e per la conduzione dei colloqui.

5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni vengono riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, dal Provveditore agli Studi, procurando che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati.

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