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Ordinanza MPI 11.02.1999, n. 38

_. (G.U. 03.05.1999, n. 101)

Art. 13 - Riunione preliminare

1. Il presidente, qualora risulti presente almeno la maggioranza dei componenti la commissione, indice l'elezione del vicepresidente. Viene eletto il commissario, esterno o interno, che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il vice presidente sostituisce il presidente nelle attività della commissione in cui il presidente medesimo non può assicurare la sua presenza e che non richiedano la presenza di tutti i componenti.

2. Il presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario della commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione.

3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: Un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito dal Provveditore agli studi per incompatibilità.

4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il 4° grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare: Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il 4° grado, dovrà farlo presente al Provveditore di competenza, il quale provvederà al necessario spostamento. Il Provveditore provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga sostituzione. Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopra descritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente

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