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Ordinanza MPI 11.02.1999, n. 38

_. (G.U. 03.05.1999, n. 101)

Art. 15 - Prove scritte

1. Per l'a.s. 1998/99, valgono le disposizioni di cui al DM n.356 del 18/9/98 ed al DM n. 357 del 18/9/98 concernenti, rispettivamente, le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta, e le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento.

2. Limitatamente allo stesso anno scolastico 1998/99, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Analogo criterio vale per l'individuazione della materia oggetto della seconda prova scritta per l'indirizzo "industria tintoria" degli istituti tecnici industriali.

3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta è demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.

3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la scelta è demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.

4. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: A ciascuna delle prove scritte giudicata suffi

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