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Ordinanza MPI 11.02.1999, n. 38

_. (G.U. 03.05.1999, n. 101)

Art. 21 - Pubblicazione dei risultati

1. L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione.

2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

3. Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni valgono le disposizioni di cui all'art. 4, comma 12.

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