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Ordinanza MPI 11.02.1999, n. 38

_. (G.U. 03.05.1999, n. 101)

Art. 8 - Credito scolastico

1. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella D (credito scolastico relativo ai candidati interni agli esami di Stato che si svolgeranno nell'anno scolastico 1998/99) allegata al Regolamento e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

2. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.

3. Nel caso delle abbreviazioni del corso di studi di cui all'art. 2, comma 2 il credito scolastico è attribuito dal Consiglio della penultima classe, secondo le indicazioni contenute nella nota in calce alla predetta tabella D.

4. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata.

5. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale.

6. Il credito scolastico per i candidati esterni è attribuito dalla commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi

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