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Ordinanza MPI 11.02.1999, n. 38

_. (G.U. 03.05.1999, n. 101)

Art. 9 - Crediti formativi

1. Per l'anno scolastico 1998/99, valgono le disposizioni di cui al D.M. n. 452 del 12.11.1998 concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi.

2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio 1999 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

3. Qualora gli esami preliminari inizino prima del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data fissata per l'inizio degli esami stessi.

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