Sentenza Corte dei Conti 04.02.1999, n. 10/99/QM
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Fatto - Con ricorso datato 5 febbraio 1993 (...) già insegnante elementare collocata a riposo dal 10 settembre 1983, chiedeva che venisse ordinata la riliquidazione della pensione sulla base dell'intero benefico contrattuale previsto per il personale della scuola dal D.P.R. 26 giugno 1983, n. 345, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere da ciascuna scadenza debitoria fino al pagamento.
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Diritto - La questione all'esame, deferita dalla Sezione Prima Centrale nel corso del giudizio d'appello proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione avverso la sentenza n. 731C/96 resa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna il 4 novembre 1996, concerne, in estrema sintesi, la individuazione del dies a quo della prescrizione nei casi di azionamento dei diritti pensionistici.
Trattasi di stabilire se la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici prevista dall'art. 2, comma 1, del r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295, come modificato dalla legge 7 agosto 1985 n. 428, decorsa soltanto dalla data in cui il provvedimento definitivo di liquidazione della pensione è portato a conoscenza del pensionato, ovvero se la prescrizione possa, comunque, decorrere nel corso della erogazione del trattamento provvisorio.
Al riguardo, va innanzitutto precisato che la questione è sorta nel corso di un giudizio volto al riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dell'intero beneficio contrattuale previsto per il personale della scuola dal D.P.R. n. 345 del 1983, essendo stato rilevato dal giudice d'appello un contratto giurisprudenziale sul punto della individuazione della data di decorrenza del termine prescrizionale nelle ipotesi - come quella di specie - in cui il provvedimento definitivo di liquidazione della pensione sia preceduto dalla liquidazione del trattamento provvisorio disposta ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. n. 1092/73. In proposito si è affermato in alcune pronunce che la prescrizione
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