D.M. MURST 15.01.1999
Ai sensi del presente decreto si intendono:
a) per ISEF pareggiati, gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88; le sedi principali e distaccate degli ISEF pareggiati sono quelle indicate nell'elenco allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento;
b) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 5, comma 23 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) per Università, le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali legalmente riconosciuti e autorizzati a rilasciare titoli aventi valore legale.
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