D.M. MURST 15.01.1999
1 - Le università interessate possono istituire le facoltà o i corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, anche con il concorso di più facoltà, - in relazione prioritariamente con la trasformazione degli ISEF pareggiati - in base ai criteri, alle procedure, ai tempi e alle modalità specificati nel presente decreto.
2 - Le risorse finanziarie finalizzate all'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, previste dall'articolo 8, comma 8 del decreto legislativo n. 178 del 1998, sono utilizzate secondo quanto disposto dal comma 7 del medesimo articolo.
3 - Tenuto conto di quanto indicato all'articolo 3 del decreto legislativo n. 178 del 1998 e della necessaria programmazione sul territorio dell'offerta formativa, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 le facoltà e i corsi di laurea e di diploma in scienze motorie possono essere attivati prioritariamente nell'ambito territoriale delle università dove sono dislocati gli attuali ISEF pareggiati e le sedi distaccate degli stessi, in modo da consentire la loro trasformazione a seguito di apposita convenzione con l'ateneo interessato.
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