D.M. MURST 15.01.1999
1 - Ai fini della programmazione per l'istituzione e l'attivazione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie sono presi in considerazione i seguenti criteri:
a) consistenza della domanda di formazione, attuale e potenziale, e delle possibilità occupazionali nel settore delle scienze motorie, con riferimento al bacino di utenza regionale, tenendo conto della localizzazione delle sedi principali e distaccate degli attuali ISEF pareggiati;
b) consistenza e caratteristiche delle strutture didattiche (aule e altri spazi didattici), scientifiche (laboratori e biblioteca) e sportive;
c) disponibilità di adeguato personale docente, anche tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza, e di personale tecnico-amministrativo;
d) disponibilità di adeguate e documentate risorse finanziarie, da conseguirsi anche attraverso il mantenimento dei contributi dei soggetti promotori dell'ISEF pareggiato interessato alla trasformazione. Nel caso di proposte di istituzione di facoltà e corsi non correlate alla trasformazione degli istituti pareggiati gli eventuali soggetti promotori devono assicurare il completo finanziamento per almeno sei anni.
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