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D.M. MURST 15.01.1999

Criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e procedure, tempi e modalità per la loro attivazione, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 8 maggio 1998, n. 178. (G.U. 23.01.1999, n. 18)

Art. 3 - Criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi

1 - Ai fini della programmazione per l'istituzione e l'attivazione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie sono presi in considerazione i seguenti criteri:

a) consistenza della domanda di formazione, attuale e potenziale, e delle possibilità occupazionali nel settore delle scienze motorie, con riferimento al bacino di utenza regionale, tenendo conto della localizzazione delle sedi principali e distaccate degli attuali ISEF pareggiati;

b) consistenza e caratteristiche delle strutture didattiche (aule e altri spazi didattici), scientifiche (laboratori e biblioteca) e sportive;

c) disponibilità di adeguato personale docente, anche tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 1998, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza, e di personale tecnico-amministrativo;

d) disponibilità di adeguate e documentate risorse finanziarie, da conseguirsi anche attraverso il mantenimento dei contributi dei soggetti promotori dell'ISEF pareggiato interessato alla trasformazione. Nel caso di proposte di istituzione di facoltà e corsi non correlate alla trasformazione degli istituti pareggiati gli eventuali soggetti promotori devono assicurare il completo finanziamento per almeno sei anni.

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