D.M. MURST 15.01.1999
1 - Il corso di laurea e i corsi di diploma sono di norma attivati nell'ambito di una specifica facoltà di scienze motorie con il concorso di altre facoltà e dipartimenti. Nel caso di attivazione di corso di laurea o di diploma in scienze motorie nell'ambito di facoltà diversa è comunque garantita la specifica finalizzazione dei corsi assicurando la rilevanza dei settori scientifico-disciplinari di cui alla lettera B) dell'allegato al decreto legislativo n. 178 del 1998. Possono essere, altresì, attivati corsi di laurea e di diploma con il concorso di una o più università, anche in correlazione alla trasformazione degli attuali ISEF.
2 - Gli atenei che hanno richiesto l'istituzione della facoltà di scienze motorie, nel caso in cui l'opzione dei docenti universitari prevista dall'articolo 8, comma 6 del decreto legislativo n.178 del 1998 non permetta l'immediata istituzione della facoltà, provvedono alla costituzione di un comitato tecnico composto da 5 membri, in analogia a quanto previsto per l'Istituto universitario di scienze motorie di Roma dal comma 3 dell'articolo 4 del predetto decreto. Gli atenei richiedenti l'istituzione di facoltà o di corsi di laurea e di diploma nell'ambito della trasformazione degli ISEF esistenti possono, altresì, prevedere la costituzione di un comitato misto con rappresentanti dell'ISEF interessato, con il fine di assicurare il coordinamento delle attività di comune interesse, la trasformazione dell'Istituto e il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.
3 - Gli incarichi conferiti ai componenti degli organi direttivi e collegiali degli ISEF sono prorogati fino alla cessazione del pareggiamento prevista dall'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178.
4 - In deroga alle norme sull
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