IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 21.01.1999, n. 22

Regolamento recante norme transitorie per l'adeguamento della disciplina dei contratti della pubblica amministrazione all'introduzione dell'euro. (G.U. 10.02.1999, n. 33)

Art. 5 - Pagamenti

1. Il creditore può ottenere il pagamento in euro, fino all'estinzione dell'obbligazione. L'opzione per l'euro, una volta effettuata, è irrevocabile.

2. Al momento della stipula del contratto, qualora siano dovute ai sensi di legge anticipazioni, il creditore può chiederne il pagamento in euro.

3. Per i contratti di appalto di lavori e di servizi, il cui corrispettivo è corrisposto per acconti, il creditore può richiedere il pagamento in euro all'atto della firma dello stato di avanzamento dei lavori appaltati e dei servizi resi. Per i contratti di fornitura, il cui valore è pari o superiore alla soglia di valore comunitario, la richiesta di pagamento del prezzo in euro è formulata al momento della consegna dei beni pattuiti.

4. Se l'adempimento dell'obbligo principale avviene in euro, le somme dovute in adempimento di obbligazioni accessorie sono corrisposte parimenti in euro.

5. È demandata alle singole amministrazioni la definizione delle modalità di pagamento in euro dei crediti non derivanti da contratto.

6. Il debitore delle amministrazioni pubbliche ha la facoltà di pagare in euro nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai pagamenti da effettuarsi a decorrere dal 1° gennaio 1999, relativi a contratti stipulati prima di tale data.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.