Legge 20.01.1999, n. 9
Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione. (G.U. 20.01.1999, n. 21)
Art. 1 - Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione
Art. 2 - Norme finanziarie
Art. 3 - Entrata in vigore
La presente legge è stata abrogata dall' art. 7, comma 11, della legge 28 marzo 2003, n. 53 , recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale", pubblicata in G.U. n. 77 del 2 aprile 2003 ed entrata in vigore a far data dal 17 aprile 2003.
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