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Decreto legislativo 23.07.1999, n. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 29.07.1999, n. 176)

Art. 10 - Comitato nazionale sport per tutti

1. Il Comitato nazionale sport per tutti, al fine di conseguire la massima diffusione della pratica sportiva, partecipa ad iniziative di promozione e propaganda a livello nazionale cooperando con i soggetti competenti in materia, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche e universitarie.

2. Fanno parte del Comitato nazionale sport per tutti i rappresentanti del C.O.N.I., delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, nonché delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e del Ministero della pubblica istruzione.

3. I compiti, la composizione ed i criteri di funzionamento del comitato nazionale sport per tutti sono stabiliti dallo statuto, che prevede altresì i criteri per garantire l'adeguato raccordo tra le attività del comitato e le esigenze territoriali.

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