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Decreto legislativo 23.07.1999, n. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 29.07.1999, n. 176)

Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è costituito da tre membri effettivi e tre supplenti designati:

a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) un revisore effettivo ed un supplente dal Ministro per i beni e le attività culturali;

c) un revisore effettivo ed un supplente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.

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