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Decreto legislativo 23.07.1999, n. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 29.07.1999, n. 176)

Art. 13 - Vigilanza

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali può disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del C.O.N.I. per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente.

2. Nei casi di cui al comma 1 è nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.

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