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Decreto legislativo 23.07.1999, n. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 29.07.1999, n. 176)

Art. 14 - Costituzione di società di capitali

1. A fini di snellimento burocratico e per una migliore funzionalità dell'ente, il C.O.N.I. può costituire, previa autorizzazione del Ministro vigilante, società di capitali da esso controllate per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnico-economiche inerenti le proprie funzioni, fermi restando i livelli occupazionali esistenti.

2. I rapporti tra il C.O.N.I. e le società sono regolati con convenzioni.

3. Gli atti delle società, compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.

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