Decreto legislativo 23.07.1999, n. 242
1. A fini di snellimento burocratico e per una migliore funzionalità dell'ente, il C.O.N.I. può costituire, previa autorizzazione del Ministro vigilante, società di capitali da esso controllate per l'esercizio di specifiche attività economiche o tecnico-economiche inerenti le proprie funzioni, fermi restando i livelli occupazionali esistenti.
2. I rapporti tra il C.O.N.I. e le società sono regolati con convenzioni.
3. Gli atti delle società, compresi quelli compiuti in adempimento di convenzioni, sono disciplinati dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private.
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