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Decreto legislativo 23.07.1999, n. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 29.07.1999, n. 176)

Art. 18 - Disposizioni transitorie

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato lo statuto del C.O.N.I., ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. Ove lo statuto non venga approvato entro il termine indicato al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina a tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere efficacia sino all'approvazione degli statuti di cui all'articolo 16, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto del C.O.N.I..

4. Gli organi del C.O.N.I. in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale e della giunta nazionale ed alla nomina del presidente del C.O.N.I., le cui elezioni sono convocate entro il 31 dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i sessanta giorni successivi.

5. Il Ministro per i beni e le attività culturali può provvedere a norma dell'articolo 13 in caso di inosservanza del termine di cui al comma 4.

6. Nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno.

7. Sino all'approvazione dello statuto dell'ente a norma dell'articolo 2 e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.

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