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Decreto legislativo 23.07.1999, n. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 29.07.1999, n. 176)

Art. 3 - Organi

1. Sono organi del C.O.N.I.:

a) il consiglio nazionale;

b) la giunta nazionale;

c) il presidente;

d) il segretario generale;

e) il comitato nazionale per lo sport per tutti;

f) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi del C.O.N.I. restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), non possono restare in carica oltre due mandati.

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