Decreto legislativo 23.07.1999, n. 242
1. Sono organi del C.O.N.I.:
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta nazionale;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) il comitato nazionale per lo sport per tutti;
f) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del C.O.N.I. restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), non possono restare in carica oltre due mandati.
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