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Decreto legislativo 23.07.1999, n. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 29.07.1999, n. 176)

Art. 4 - Consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale è composto da:

a) il presidente del C.O.N.I., che lo presiede;

b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;

c) i membri italiani del CIO;

d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali, a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

e) un membro in rappresentanza dei presidenti degli organi periferici di livello regionale ed un membro in rappresentanza degli organi periferici di livello provinciale del C.O.N.I..

2. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lo statuto regola il procedimento per l'elezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b).

4. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai giochi olimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.

5. Lo statuto può prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.

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