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Decreto legislativo 23.07.1999, n. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 29.07.1999, n. 176)

Art. 6 - Giunta nazionale

1. La giunta nazionale è composta da:

a) il presidente del C.O.N.I., che la presiede;

b) i membri italiani del CIO;

c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali, almeno tre dei quali eletti fra gli atleti ed i tecnici sportivi.

2. Alle deliberazioni concernenti le attività di promozione dello sport per tutti, partecipa, con diritto di voto, il presidente del Comitato nazionale sport per tutti.

3. Alle deliberazioni concernenti le attività della pratica sportiva dei disabili partecipa, con diritto di voto, un rappresentante della Federazione italiana sport disabili, qualora non rientrante tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1.

4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.

5. Non possono far parte della giunta nazionale i presidenti delle federazioni sportive nazionali, gli altri componenti del consiglio nazionale, nonché i componenti degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali.

6. Lo statuto stabilisce il termine entro il quale i soggetti di cui al comma 5 devono cessare dalle rispettive cariche per poter essere eletti nella giunta nazionale.

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