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Decreto legislativo 23.07.1999, n. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 29.07.1999, n. 176)

Art. 7 - Compiti della giunta nazionale

1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del C.O.N.I., definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.

2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:

a) formula la proposta di statuto dell'ente;

b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;

c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente;

d) approva il bilancio preventivo e sottopone al consiglio nazionale il bilancio consuntivo per l'approvazione;

e) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, ne approva i bilanci e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse;

f) delibera, sentito il consiglio nazionale, sulla proposta di commissariamento delle federazioni sportive nazionali, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;

g) nomina il segretario generale;

h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.

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