Decreto legislativo 23.07.1999, n. 242
1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del C.O.N.I., definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.
2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:
a) formula la proposta di statuto dell'ente;
b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;
c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente;
d) approva il bilancio preventivo e sottopone al consiglio nazionale il bilancio consuntivo per l'approvazione;
e) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, ne approva i bilanci e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse;
f) delibera, sentito il consiglio nazionale, sulla proposta di commissariamento delle federazioni sportive nazionali, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi;
g) nomina il segretario generale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.
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