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Decreto legislativo 23.07.1999, n. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 29.07.1999, n. 176)

Art. 8 - Presidente del C.O.N.I.

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.

2. Il presidente è individuato tra soggetti tesserati da almeno due anni o ex tesserati per identico periodo di federazioni sportive nazionali. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 6.

3. Il presidente, eletto a norma dell'articolo 9, è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

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