Decreto legislativo 23.07.1999, n. 242
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
2. Il presidente è individuato tra soggetti tesserati da almeno due anni o ex tesserati per identico periodo di federazioni sportive nazionali. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 6.
3. Il presidente, eletto a norma dell'articolo 9, è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.