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Decreto legislativo 23.07.1999, n. 242

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 29.07.1999, n. 176)

Art. 9 - Procedimento elettorale

1. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), sono eletti da un collegio composto:

a) dai componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c);

b) da quattro rappresentanti designati dall'organo di gestione di ciascuna federazione sportiva nazionale, dei quali almeno uno deve essere atleta ed almeno uno deve essere tecnico sportivo;

c) dai presidenti degli organi periferici di livello regionale del C.O.N.I..

2. I componenti del consiglio nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali. Per l'elezione degli atleti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) e di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano i requisiti soggettivi di cui all'articolo 16, comma 2.

3. Lo statuto determina le modalità di convocazione del collegio elettorale e la disciplina del procedimento elettorale, garantendo la contestualità delle procedure elettorali, ed i criteri di designazione dei tecnici sportivi indicati nel comma 1, lettera b).

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