Decreto legislativo 30.07.1999, n. 281
Capo I - Disposizioni comuni
1. All'articolo 7 della legge sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 5-bis, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera:
"c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31";
b) nel comma 5-ter, dopo la lettera q), è inserita la seguente lettera:
"q-bis) è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".
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