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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 281

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica. (G.U. 16.08.1999, n. 191)

Capo I - Disposizioni comuni

Art. 4 - Presupposti del trattamento e casi di esclusione del consenso

1. La lettera d) dell'articolo 12, comma 1, della legge, è sostituita dalla seguente:

"d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".

2. La lettera a) dell'articolo 21, comma 4, della legge, è sostituita dalla seguente:

"a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".

3. Nell'articolo 28, comma 4, della legge, dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera:

"g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".

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