Decreto legislativo 30.07.1999, n. 281
Capo I - Disposizioni comuni
1. La lettera d) dell'articolo 12, comma 1, della legge, è sostituita dalla seguente:
"d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".
2. La lettera a) dell'articolo 21, comma 4, della legge, è sostituita dalla seguente:
"a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".
3. Nell'articolo 28, comma 4, della legge, dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera:
"g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".
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