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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 281

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica. (G.U. 16.08.1999, n. 191)

Capo II - Trattamenti per scopi storici

Art. 9 - Comunicazione e diffusione di dati consultabili presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato

1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato", è inserito il seguente:

"Art. 21-bis Trattamento di dati personali per scopi storici. - 1. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.

2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazione relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale degli interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico".

2. Nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato", sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, le parole: "nell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 21 e 21-bis ";

b) nel primo comma, le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 21 e 21-bis";

c) nel primo c

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