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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 281

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica. (G.U. 16.08.1999, n. 191)

Capo III - Trattamenti per scopi statistici e di ricerca scientifica

Art. 12 - Modifiche a disposizioni vigenti

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", è sostituito dal seguente:

"2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.".

2. Nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: ", in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale" sono sostituite dalle parole: ", in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili".

3. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è sostituito dal seguente:

"2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.".

4. Nel comma 4 dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: "presenti nei pubblici registri" sono sostituite dalle seguenti: "provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque".

5. Nell'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: "e sull'osservanza delle norme" sono sostituite d

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