Decreto legislativo 30.07.1999, n. 281
Capo IV - Norme modificative e integrative della legge n. 675/1996 e disposizioni finali e transitorie
1. All'articolo 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 4, la parola: "venti" è sostituita dalla parola "trenta";
b) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1 al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.".
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.