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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 286

Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 18.08.1999, n. 193)

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 3 - Disposizioni sui controlli esterni di regolarità amministrativa e contabile

1. È abrogato l'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 6

2. Al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinato dalle disposizioni del presente decreto, il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, fermo restando, per le assunzioni di personale, quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'esercizio dei poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile ad essa conferiti dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 7

6

La Corte costituzionale, con sentenza n. 139 del 9-17 maggio 2001, ha annullato il presente comma, dichiarando che non spetta al Governo abrogare l'art. 8 della legge n. 259/1958 riguardante il controllo esercitato dalla Corte dei conti sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

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