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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 287

Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 18.08.1999, n. 193)

Art. 1 - Natura e compiti della Scuola superiore della pubblica amministrazione 1

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione - di seguito denominata Scuola - è un'istituzione di alta cultura e formazione, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie.

2. Sono compiti della Scuola:

a) il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;

b) la cura dell'organizzazione dei cicli di attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;

c) la cura delle attività di formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato, secondo le procedure e nei limiti previsti dalle leggi in vigore;

d) lo svolgimento di attività di ricerca, nonché, su richiesta, di attività di consulenza e supporto tecnico per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni pubbliche su tematiche istituzionali, progetti di riforma e in materia di innovazione amministrativa, formazione e di organizzazione dell'attività formativa. La Scuola valuta altresì, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di apposite indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato, la qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti richiesti e svolge attività di monitoraggio;

e) il coordinamento delle attività delle scuole pubbliche statali di formazione mediante forme di collaborazione e di raccordo e l'individuazione

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