Decreto legislativo 30.07.1999, n. 287
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 29 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29;
b) il regolamento 24 marzo 1995, n. 207, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle delibere di cui all'articolo 6 e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) il regolamento 21 aprile 1994, n. 439, con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.
2. Il regolamento 24 marzo 1995, n. 207, continua comunque ad applicarsi fino all'adozione delle delibere di cui all'articolo 6 e, per la parte finanziaria e contabile, del regolamento previsto dal medesimo articolo 6. Fino a tale data le attribuzioni del comitato direttivo sono svolte dal direttore della Scuola, sentito il segretario per quanto riguarda la materia di sua competenza.
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