Decreto legislativo 30.07.1999, n. 287
1. La riqualificazione professionale del personale in servizio di ruolo, fuori ruolo, comandato, presso le amministrazioni interessate dai processi di riordino, prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, avviene applicando le medesime modalità previste dal CCNL per le progressioni professionali, assicurandosi in ogni caso la selettività delle procedure da riservare esclusivamente al personale proveniente dalla posizione immediatamente inferiore e salvaguardandosi l'accesso dall'esterno, nelle posizioni in cui esso sia previsto, in misura adeguata e comunque tale da garantire il globale equilibrio tra la programmazione delle nuove assunzioni e la programmazione delle progressioni professionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministero per i beni e le attività culturali utilizzano anche le risorse provenienti dai risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione attuata in applicazione, rispettivamente, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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