Decreto legislativo 30.07.1999, n. 287
1. Sono organi della Scuola:
a) il comitato di indirizzo;
b) il direttore;
c) il comitato operativo;
d) il dirigente amministrativo.
2. Il comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica ove nominato, ovvero da un loro rappresentante, ed è composto come segue:
a) dal direttore;
b) dal Presidente del Consiglio di Stato o da un suo rappresentante;
c) dal Presidente della Corte dei conti o da un suo rappresentante;
d) dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo rappresentante;
e) dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane o da un suo rappresentante;
f) dal presidente dell'Accademia dei Lincei o da un suo rappresentante;
g) dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche o da un suo rappresentante. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La partecipazione alle riunioni del comitato non dà titolo ad emolumenti o compensi a qualsiasi titolo dovuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso la Scuola, incaricato dal direttore. Il comitato di indirizzo è riunito su convocazione del presidente e, comunque, almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma di massima di cui all'articolo 6, comma 1. Ogni componente ha facoltà di richiedere la convocazione del comitato di indirizzo, motivandone le ragioni. Il comitato di indirizzo ha le seguenti attribuzioni:
a) fornisce g
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