Decreto legislativo 30.07.1999, n. 287
1. La Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono svolgersi presso sedi distaccate. Le sedi distaccate sono quelle esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Il mutamento della sede centrale, l'istituzione o la soppressione di una sede distaccata avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, ove nominato.
3. A ciascuna sede distaccata è preposto un dirigente, il cui incarico è conferito dal direttore della Scuola, sentito il dirigente amministrativo, tra i dirigenti assegnati alla stessa, ovvero tra i dirigenti dello Stato.
4. Il personale non docente e le risorse necessarie al funzionamento della struttura di ciascuna sede sono assegnate secondo le modalità stabilite con le delibere di cui all'articolo 5.
5. I responsabili di sede assicurano il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell'attività gestionale e didattico-formativa, in attuazione delle direttive del direttore e, per quanto riguarda le materie di sua competenza, del dirigente amministrativo. Sono altresì responsabili del personale non docente assegnato alla sede.
Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 381.
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