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Decreto legislativo 30.07.1999, n. 287

Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. 18.08.1999, n. 193)

Art. 4 - Incarichi 4

1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, e di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi.

2. I docenti di cui al comma 1 devono comunque essere scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonché tra esperti di comprovata professionalità italiani o stranieri.

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal direttore della Scuola, sentiti gli eventuali responsabili di area, con le modalità stabilite nelle delibere di cui all'articolo 5.

4. Gli incarichi ai docenti della Scuola collocati in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, sono conferiti dal direttore sentito il comitato operativo. I docenti della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico sono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con salvezza dell'eventuale migliore trattamento economico complessivo in godimento. Con le delibere di cui all'articolo 5 può essere stabilito un increme

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