Decreto legislativo 30.07.1999, n. 287
1. I fabbisogni di personale non docente sono definiti, fatta salva la disciplina della contrattazione collettiva in materia, nell'ambito del programma annuale delle attività.
2. Al fine di garantire la continuità dell'attività formativa della Scuola il direttore ed il segretario restano in carica fino al termine del rispettivo mandato. A tal fine il segretario assume le funzioni di dirigente amministrativo. Il comitato operativo in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessa dalle proprie funzioni al momento della nomina del comitato operativo ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
3. Fino all'adozione di nuove delibere ai sensi dell'articolo 5 continua a trovare applicazione, in quanto compatibile con le disposizioni del presente decreto legislativo, la delibera relativa all'organizzazione interna e al funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione adottata in data 9 dicembre 1999 ed approvata dal Ministro per la funzione pubblica in data 13 dicembre 1999, e successive modificazioni.
4. Dal presente decreto legislativo non discendono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 381.
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