Decreto legislativo 30.07.1999, n. 300
Titolo I - L'Organizzazione dei ministeri
1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.
Articolo sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304).
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